- Art. 49 (*)
[ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo X: Delle Votazioni ] | 1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. Sono altresí effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali.
1-bis. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate, previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie.
1-ter. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto soltanto le votazioni riguardanti persone.
1-quater. La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese, salvo i casi previsti dal comma 1, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.
1-quinquies. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere richiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.
1-sexies. In caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione, per la quale sia stato richiesto lo scrutinio segreto, decide il Presidente della Camera, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento.
2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'aula o per votazione nominale.
3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.
4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.
5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'art. 53 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.
(*) Articolo modificato il 13 ottobre 1988. Vedi il testo a fronte delle modifiche.
- Art. 50
[ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo X: Delle Votazioni ] | 1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.
2. Se i Ministri, dopo tali dichiarazioni, chiedono di essere sentiti a norma dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
- Art. 51
[ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo X: Delle Votazioni ] | 1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto (*).
2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o conGiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o conGiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione; la votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica (**).
3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto.
(*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49.
(**) Comma modificato, da ultimo, il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle modifiche.
- Art. 52
[ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo X: Delle Votazioni ] | 1. La richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'Assemblea o la Commissione a votare per alzata di mano.
2. Non è necessario che la richiesta sia fatta per iscritto quando il deputato proponente domandi che il Presidente interroghi l'Assemblea o la Commissione per verificare se la sua richiesta sia appoggiata dal prescritto numero di deputati.
3. Se un deputato che abbia sottoscritto una richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto non risulti presente quando si stia per procedere alla votazione, si intende ritirata la sua firma.
- Art. 53
[ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo X: Delle Votazioni ] | 1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.
2. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è effettuata mediante divisione nell'aula. In tal caso, il Presidente indica da quale parte debbano mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari.
3. In Commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale a norma del comma 3 dell'art. 54.
4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in Assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano sia effettuata invece mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.
- Art. 54
[ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo X: Delle Votazioni ] | 1. La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi.
2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale in Assemblea.
3. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del sì e del no. L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome di un deputato estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte. In Commissione si segue l'elenco alfabetico dei componenti.
4. Salvo quanto disposto nel comma 2, la votazione nominale normalmente haluogo mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei relativi dispositivi la votazione ha luogo per appello nominale.
5. L'elenco dei deputati votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.
- Art. 55 (*)
[ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo X: Delle Votazioni ] | 1. La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.
2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne.
(*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle modifiche.
- Art. 56
[ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo X: Delle Votazioni ] | 1. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.
2. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, si intendono eletti i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi.
3. Per le nomine, mediante elezione, di Commissioni che per prescrizione di legge o del Regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un ugual numero di nomi. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, la quale delibera per scrutinio segreto.
4. La Camera può deferire al Presidente la nomina di Commissioni o di singoli commissari.
5. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.
(*) Articolo modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49.
- Art. 57
[ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo X: Delle Votazioni ] | 1. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
2. Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula << la Camera approva >> o << la Camera respinge >>.
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