1. L'Assemblea e le Commissioni
votano normalmente per alzata di mano a meno che sia richiesta la votazione
nominale o la votazione per scrutinio segreto. |
1. Identico |
1. Salve le votazioni riguardanti
persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni
votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione
nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea,
la votazione per scrutinio segreto. |
2. La votazione nominale può
essere richiesta da un presidente di Gruppo o da 15 deputati in Assemblea
e da un rappresentante di Gruppo o da 4 deputati in Commissione; la votazione
per scrutinio segreto, da un presidente di Gruppo o da 20 deputati in Assemblea
o da un rappresentante di Gruppo o da 5 deputati in Commissione. |
2. La votazione nominale può
essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti
di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari
consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più
rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino
di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione; la votazione
per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta
deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o
congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione
da cinque deputati o da uno da uno o più rappresentanti di Gruppi
che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza
numerica nella medesima Commissione. |
2. La votazione nominale può
essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti
di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari
consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più
rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino
di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione; la votazione
per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta
deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o
congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. |