- Art. 16
[ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo IV: Delle Giunte ] | 1. La Giunta per il Regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi.
2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'art. 72 e nel comma 4 dell'art. 93.
3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che la esperienza dimostri necessarie.
3-bis. La proposta della Giunta è discussa secondo le norme del capo VIII del Regolamento. Nel corso della discussione ciascun deputato può presentare una proposta contenente principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Al termine della discussione le proposte possono essere illustrate per non più di dieci minuti ciascuna e sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo. E' ammessa la richiesta di votazione per parti separate in relazione a singoli principi e criteri direttivi.
3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un Presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.
4. Il testo della Giunta è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera a norma dell'articolo 64 della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale testo sono poste in votazione, con le stesse modalità, le proposte sostitutive di cui al comma 3-ter, cominciando dalla proposta che più si avvicina al testo della Giunta. E' consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per Gruppo. Non è ammessa la votazione per parti separate.
4-bis. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata, a norma del comma 2 dell'articolo 51 del Regolamento, prima dell'inizio della discussione. Qualora non sia stata richiesta la votazione qualificata, si procede con votazione nominale allorché sia necessario constatare la maggioranza di cui all'articolo 64 della Costituzione.
5. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 28 febbraio 1990. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
- Art. 16-bis
[ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo IV: Delle Giunte ] | 1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.
3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.
4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.
5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.
6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.
6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.
7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
- Art. 17
[ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo IV: Delle Giunte ] | 1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.
2. La Giunta elegge nella prima riunione un Presidente, due Vicepresidenti e tre Segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un Regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'art. 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.
3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni; quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare.
4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta.
(*) Articolo modificato il 6 ottobre 1998. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
- Art. 17-bis
[ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo IV: Delle Giunte ] | 1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.
2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile.
3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni.
4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni la Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento.
(*) Articolo aggiunto il 6 ottobre 1998.
- Art. 18
[ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo IV: Delle Giunte ] | 1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'art. 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.
2. Trascorso il termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia presentata, né la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera nomina fra i componenti la Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente, e iscrive senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine.
2-bis. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare (*).
3. La stessa procedura prevista nei precedenti commi si applica quando la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle assemblee legislative. In tal caso la Giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con incaricati della competente Giunta del Senato.
4. La Giunta elegge nella prima riunione un Presidente, due Vicepresidenti e tre Segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un Regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'art. 16.
(*) Comma aggiunto il 20 maggio 1993.
- Art. 18-bis (*)
[ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo IV: Delle Giunte ] | 1. Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.
- Art. 18-ter (*)
[ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo IV: Delle Giunte ] | 1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel termine tassativo e improrogabile di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresí, qualora ne faccia richiesta, di prendere visione degli atti del procedimento.
2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.
3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.
4. La richiesta di autorizzazione è iscritta di norma al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui viene presentata la relazione da parte della Giunta, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5. Nel caso di decorso del termine previsto dal comma 1 senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente della Camera nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente all'Assemblea, e iscrive la richiesta di autorizzazione, di norma, al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui è scaduto il termine, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5.
5. Qualora non risulti possibile, procedendo a norma del comma 4, assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere.
6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.
7. L'Assemblea è chiamata a votare, in primo luogo, sulle proposte di cui al comma 2. Nel caso in cui queste ultime siano respinte e non siano state formulate proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Sono quindi messe in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, le quali si intendono respinte qualora non abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La reiezione di tali proposte è intesa come deliberazione di concessione dell'autorizzazione.
8. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.
9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di tali soggetti.
(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.
- Art. 18-quater (*)
[ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo IV: Delle Giunte ] | 1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo e improrogabile di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di autorizzazione formulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili.
2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione.
3. Per l'iscrizione della richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno dell'Assemblea si osservano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 18-ter. Qualora non risulti in tal modo possibile assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione.
4. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta. Qualora venga respinta la proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria di cui al precedente comma 2, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di formulare ulteriori conclusioni.
(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.
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