Parte III: Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione Capo XXVI: Delle Mozioni e Risoluzioni
- Art. 110
[ Parte III: Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione; Capo XXVI: Delle Mozioni e Risoluzioni ] | 1. Un Presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.
- Art. 111
[ Parte III: Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione; Capo XXVI: Delle Mozioni e Risoluzioni ] | 1. Quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentiti il Governo e un oratore a favore e uno contro, fissa la data della discussione.
2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunci, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un Presidente di Gruppo o dieci deputati.
- Art. 112
[ Parte III: Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione; Capo XXVI: Delle Mozioni e Risoluzioni ] | 1. Qualora l'Assemblea lo consenta, più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
2. In questo caso, se una o più mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della mozione su cui si apre la discussione.
- Art. 113
[ Parte III: Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione; Capo XXVI: Delle Mozioni e Risoluzioni ] | 1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli emendamenti.
2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.
3. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.
4. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale: se soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire: se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.
- Art. 114 (*)
[ Parte III: Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione; Capo XXVI: Delle Mozioni e Risoluzioni ] | 1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno 24 ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da venti deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o conGiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.
2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da venti deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o conGiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.
3. Il Governo può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione.
4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.
5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.
(*) Articolo modificato il 29 settembre 1983. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
- Art. 115 (*)
[ Parte III: Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione; Capo XXVI: Delle Mozioni e Risoluzioni ] | 1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella da sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale.
2. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno.
3. La stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro.
4. Il Presidente della Camera valuta, in sede di accettazione delle mozioni, se le stesse, in ragione del loro contenuto, rientrino nella previsione di cui al comma 3.
(*) Articolo modificato il 7 maggio 1986.
- Art. 116
[ Parte III: Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione; Capo XXVI: Delle Mozioni e Risoluzioni ] | 1. Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.
2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto. (*)
3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. (**)
4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.
(*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49.
(**) Comma modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
- Art. 117
[ Parte III: Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione; Capo XXVI: Delle Mozioni e Risoluzioni ] | 1. Ciascuna Commissione può votare, su proposta di un suo componente, negli affari di propria competenza, per i quali non debba riferire all'Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve essere invitato un rappresentante del Governo.
2. Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni nonché, per quanto riguarda l'eventuale attività istruttoria, le norme all'articolo 143.
3. Alla fine della discussione, il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea.
- Art. 118
[ Parte III: Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione; Capo XXVI: Delle Mozioni e Risoluzioni ] | In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.
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