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Regolamento della Camera
Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo XI: Dell'ordine delle sedute e della Polizia della Camera
Rubrica modificata il 16 dicembre 1998. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.


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  • Art. 58
    [ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo XI: Dell'ordine delle sedute e della Polizia della Camera ]

    Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza della accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni alla Camera, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione.

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  • Art. 59
    [ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo XI: Dell'ordine delle sedute e della Polizia della Camera ]

    1. Se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.

    2. Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

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  • Art. 60
    [ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo XI: Dell'ordine delle sedute e della Polizia della Camera ]

    1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre la esclusione dall'aula per il resto della seduta, se un deputato ingiuria uno o più colleghi o membri del Governo.

    2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

    3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata della esclusione è raddoppiata.

    4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'aula, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3.

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  • Art. 61
    [ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo XI: Dell'ordine delle sedute e della Polizia della Camera ]

    Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

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  • Art. 62 (*)
    [ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo XI: Dell'ordine delle sedute e della Polizia della Camera ]

    1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

    2. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alle Aule della Camera, delle Giunte o delle Commissioni se non per ordine del Presidente della Camera e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Per le Aule degli organi parlamentari bicamerali, l'ordine è dato dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.

    3. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alla sede della Camera, né ad alcun locale in cui abbiano sede organi e uffici della Camera medesima o che sia comunque nella disponibilità di essa, se non per ordine o previa autorizzazione del Presidente. Non può accedere a locali nei quali abbiano sede organi parlamentari bicamerali, se non per ordine o previa autorizzazione data dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.

    4. Gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera, la cui esecuzione debba aver luogo all'interno di sedi o locali della Camera medesima o che comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali ovvero documenti, beni o attività di essa, non possono in alcun modo essere eseguiti se non previa autorizzazione del Presidente, che ne valuta gli effetti sulle attività istituzionali della Camera.

    (*) Articolo modificato il 16 dicembre 1998. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

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