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Modalità per la votazione a scrutinio segreto
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CAPO X - Articolo 55<br>Modalità per la votazione a scrutinio segreto
CAPO X - Articolo 55
Modalità per la votazione a scrutinio segreto


Testo del 1971
Modificato il 28.02.90
1. La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.
1. Identico
2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne.
2. Identico
3. Le votazioni per scrutinio segreto sono escluse per le Commissioni in sede referente o consultiva.
3. Soppresso