CAPO X - Articolo 55 Modalità per la votazione a scrutinio segreto
Testo del 1971
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Modificato il 28.02.90
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1. La votazione per scrutinio segreto
normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.
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1. Identico
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2. In caso di difetto dei relativi
dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono
date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne. |
2. Identico
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3. Le votazioni per scrutinio segreto
sono escluse per le Commissioni in sede referente o consultiva. |
3. Soppresso
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