CAPO X - Articolo 55 Modalità per la votazione a scrutinio segreto
|
Testo del 1971
|
Modificato il 28.02.90
|
1. La votazione per scrutinio segreto
normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.
|
1. Identico
|
| 2. In caso di difetto dei relativi
dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono
date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne. |
2. Identico
|
| 3. Le votazioni per scrutinio segreto
sono escluse per le Commissioni in sede referente o consultiva. |
3. Soppresso
|
|  |
|