Testo del 1971
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Modificato il 13.10.88
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1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio
palese o a scrutinio segreto. |
1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio
palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le
persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo
51, quelle che incidono sui principi e sui diritti di libertà di
cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti
della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti
della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione.
Sono altresí effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga
fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione
di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative
agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica,
Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché
sulle leggi elettorali. |
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1 - bis. Non è consentito
lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, le
leggi di bilancio, le leggi collegate, previste dalla legge 23 agosto 1988,
n. 362, e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie. |
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1 - ter. Nelle Commissioni hanno
luogo a scrutinio segreto soltanto le votazioni riguardanti persone. |
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1 - quater. La votazione finale
delle leggi avviene a scrutinio palese, salvo i casi previsti dal comma
1, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. |
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1 - quinquies. Lo scrutinio segreto
può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti
ai casi previsti nel comma 1. In relazione al carattere composito dell'oggetto,
può essere richiesta la votazione separata della parte da votare
a scrutinio segreto. |
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1 - sexies. In caso di dubbio sull'oggetto
della deliberazione, per la quale sia stato richiesto lo scrutinio segreto,
decide il Presidente della Camera, sentita, qualora lo ritenga necessario,
la Giunta per il Regolamento. |
2. Nello scrutinio palese i voti
sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'Aula o per votazione
nominale. |
2. Identico |
3. Nello scrutinio segreto i voti
sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero,
se si tratta di elezioni, apposita scheda. |
3. Identico |
4. Nello scrutinio palese e nello
scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante
procedimenti elettronici. |
4. Identico |
5. Quando si deve procedere a votazione
mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso
con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nel primo e nel quarto
comma dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso
non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino
altre votazioni mediante procedimento elettronico. |
5. Quando si deve procedere a votazione
mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso
con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo
53 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto
quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante
procedimento elettronico. |