- Art. 68
[ Parte II: Procedimento Legislativo; Capo XV: Della Presentazione e Trasmissione dei Progetti di Legge ] | 1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annuncio all'Assemblea, sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.
2. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i progetti di legge e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno di riunione.
- Art. 69 (*)
[ Parte II: Procedimento Legislativo; Capo XV: Della Presentazione e Trasmissione dei Progetti di Legge ] | 1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.
2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.
3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.
(*) Articolo modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle modifiche.
- Art. 70
[ Parte II: Procedimento Legislativo; Capo XV: Della Presentazione e Trasmissione dei Progetti di Legge ] | 1. I progetti di legge approvati definitivamente dalla Camera sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente al Senato.
2. I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.
- Art. 71
[ Parte II: Procedimento Legislativo; Capo XV: Della Presentazione e Trasmissione dei Progetti di Legge ] | 1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sopra un progetto di legge già approvato, il riesame di questo inizia presso quella Camera che in precedenza lo ha approvato per prima.
2. Il messaggio comunicato alla Camera è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul progetto di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il progetto di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo e alla votazione finale.
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