Articolo 17 Giunta delle elezioni
Testo del 1971
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Modificato il 06.10.98
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1. La Giunta delle elezioni è
composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti
i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto
mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali,
sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità
e di incompatibilità, formulando le relative proposte di convalida,
annullamento o decadenza. |
1. La Giunta delle elezioni è
composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti
i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto
mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali,
sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità,
di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando
le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. |
2. La Giunta elegge nella prima
riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita
le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame
della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con
le modalità previste nel comma 4 dell'art. 16. Nel procedimento davanti
alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio
del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio
della pubblicità. |
2. La Giunta elegge nella prima
riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita
le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame
della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con
le modalità previste nel comma 4 dell'art. 16. Nel procedimento davanti
alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio
del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio
della pubblicità. |
3. I deputati componenti la Giunta
delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le loro dimissioni,
e, quand'anche siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea.
Qualora però la Giunta non rispondesse per un mese alla convocazione,
sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non fosse possibile ottenere
durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvederà
a rinnovare la Giunta. |
3. I deputati componenti la Giunta
delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni;
quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera non le comunica
all'Assemblea. Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati
che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza
di un organo parlamentare. |
4. Identico |
4. Qualora la Giunta non risponda
per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente,
o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il
Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta. |
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