Testo del 1971
|
Modificato il 29.09.83
|
Modificato il 28.02.90
|
1. La Giunta per il Regolamento
della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente
non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo
stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta,
può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata
rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri
di proporzionalità tra i vari Gruppi. |
1. Identico |
1. Identico |
2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'art. 72 e nel comma 4 dell'art. 93. |
2. Identico |
2. Identico |
3. La Giunta propone all'Assemblea
le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che lesperienza dimostri
necessarie. |
3. Identico |
3. Identico |
|
|
3 - bis. La proposta della Giunta
è discussa secondo le norme del capo VIII del Regolamento. Nel corso
della discussione ciascun deputato può presentare una proposta contenente
principî e criteri direttivi per la riformulazione del testo della
Giunta. Al termine della discussione le proposte possono essere illustrate
per non più di dieci minuti ciascuna e sono poste in votazione previa
dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo per non più di cinque
minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono
esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo,
stabilendone le modalità e i limiti di tempo. È ammessa la
richiesta di votazione per parti separate in relazione a singoli principî
e criteri direttivi. |
|
|
3 - ter. Qualora tutte le proposte
contenenti principî e criteri direttivi siano state respinte, si passa
alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni
di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la
Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principî e i criteri
direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un presidente di Gruppo
o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea
sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive
del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principî
e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte
si applica l'articolo 89.
|
4. Tali modificazioni od aggiunte
sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti la Camera. La domanda
di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima
dell'inizio della discussione da un presidente di Gruppo o da dieci deputati.
|
4. Tali modificazioni od aggiunte
sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti la Camera. La domanda
di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima
dell'inizio della discussione da venti deputati o da uno o più presidenti
di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari
consistenza numerica.
|
4. Il testo della Giunta è
approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera, a norma dell'articolo
64 della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale testo sono
poste in votazione, con le stesse modalità, le proposte sostitutive
di cui al comma 3-ter, cominciando dalla proposta che più si avvicina
al testo della Giunta. È consentita una dichiarazione di voto ad
un deputato per Gruppo. Non è ammessa la votazione per parti separate.
|
|
|
4 - bis. La domanda di votazione
nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata, a norma del comma
2 dell'articolo 51 del Regolamento, prima dell'inizio della discussione.
Qualora non sia stata richiesta la votazione qualificata, si procede con
votazione nominale allorché sia necessario constatare la maggioranza
di cui all'articolo 64 della Costituzione.
|
5. Le disposizioni modificative
e aggiuntive al Regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. |
5. Identico |
5. Identico |