CAPO IV - Articolo 16 - bis Comitato per la legislazione
Testo del 24.09.97
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Modificato il 20.07.99
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1. Il Comitato per
la legislazione è composto di otto deputati, scelti dal Presidente
della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza
e delle opposizioni. |
1. Il Comitato per
la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente
della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza
e delle opposizioni. |
2. Il Comitato è
presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi
ciascuno. |
2. Identico |
3. Il Comitato esprime
pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo
quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini
indicati all’articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta
formulata dalla Commissione competente. All’esame presso il Comitato
partecipano il relatore e il rappresentante del Governo. |
3. Identico |
4. Qualora ne sia fatta
richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono
al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla
qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla
semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione,
nonché all’efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento
della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della
scelta del testo adottato come base per il seguito dell’esame. La richiesta
deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei
lavori della Commissione e dell’Assemblea relativamente al progetto
di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione
al calendario dei lavori dell’Assemblea o della Commissione. Al termine
dell’esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e
dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e
dal Regolamento. |
4. Identico |
5.Il parere reso dal
Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato
alla relazione per l’Assemblea. Su richiesta di uno o più membri
del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà
conto di esse e delle loro motivazioni. |
5. Identico |
6. Qualora le Commissioni che procedono
in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge
alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le
ragioni nella relazione per l’Assemblea. Ove il progetto di legge sia
esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente,
le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4. |
6. Identico |
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6 - bis. Le Commissioni,
immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come
base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame
preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti
di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a
trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti
materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio
parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6. |
7. Il Presidente della Camera, qualora
ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato
per la legislazione e la Giunta per il Regolamento. |
7. Identico |
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