CAPO XI - Articolo 62
Polizia della Camera
Testo del 1971
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Modificato il 16.12.98
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1. I poteri necessari per il mantenimento
dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e sono esercitati in
suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini
necessari. |
1. Identico |
2. La forza pubblica non può
entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata
sospesa o tolta la seduta. |
2. La forza pubblica, compresa
la polizia giudiziaria, non può accedere alle Aule della Camera,
delle Giunte o delle Commissioni se non per ordine del Presidente della
Camera e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Per le Aule degli
organi parlamentari bicamerali, l'ordine è dato dal Presidente della
Camera d'intesa con il Presidente del Senato. |
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3. La forza pubblica, compresa
la polizia giudiziaria, non può accedere alla sede della Camera,
né ad alcun locale in cui abbiano sede organi e uffici della Camera
medesima o che sia comunque nella disponibilità di essa, se non per
ordine o previa autorizzazione del Presidente. Non può accedere a
locali nei quali abbiano sede organi parlamentari bicamerali, se non per
ordine o previa autorizzazione data dal Presidente della Camera d'intesa
con il Presidente del Senato. |
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4. Gli atti e i provvedimenti di
enti e organi estranei alla Camera, la cui esecuzione debba aver luogo all'interno
di sedi o locali della Camera medesima o che comunque abbiano ad oggetto
tali sedi o locali ovvero documenti, beni o attività di essa, non
possono in alcun modo essere eseguiti se non previa autorizzazione del Presidente,
che ne valuta gli effetti sulle attività istituzionali della Camera. |
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