Testo del 1971
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Modificato il 29.09.83
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1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi,
devono di regola essere presentati per iscritto almeno 24 ore prima della
discussione della mozione alla quale si riferiscono; se firmati da un presidente
di Gruppo o da dieci deputati possono essere presentati anche il giorno
stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno
un'ora prima dell'inizio della seduta. |
1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi,
devono di regola essere presentati per iscritto almeno 24 ore prima della
discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da
venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente
o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono
essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché
la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta. |
2. Gli emendamenti ad emendamenti
possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da
un presidente di Gruppo o da dieci deputati. |
2. Gli emendamenti ad emendamenti
possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da
venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente
o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. |
3. Il Governo può presentare
emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione
della mozione. |
3. Identico |
4. Gli ordini del giorno presentati
in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi
ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione. |
4. Identico |
5. La votazione di una mozione
può farsi per parti separate. |
5. Identico |