CAPO XV - Articolo 69
Dichiarazione d'urgenza
Testo del 1971
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Modificato il 24.09.97
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1. All'atto della presentazione
di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un Presidente
di Gruppo o dieci deputati possono chiedere alla Camera che ne sia dichiarata
l'urgenza. |
1. All'atto della presentazione
di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un Presidente
di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza. |
2. La richiesta è iscritta
all'ordine del giorno della prima seduta successiva e comunque non prima
della distribuzione dello stampato. L'Assemblea, sentiti un oratore contro
e uno a favore, nonché il Governo, ove ne faccia richiesta, delibera
per alzata di mano. |
2. La dichiarazione d'urgenza è
adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista
dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la
richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di
legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera
con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione
dei nomi. |
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3. Per ciascun programma dei lavori
non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge,
se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di
tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere
dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale e dei progetti
di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo. |
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