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Durata degli interventi
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Regolamento della Camera
Note
CAPO VIII - Articolo 39
Durata degli interventi


Testo del 1971
Modificato il 6
e 14.11.81
Modificato il 26.6.86
1. Salvo i termini più brevi previsti nel Regolamento, la durata degli interventi in una discussione su un progetto di legge o su una mozione - eccettuate quelle di fiducia o di sfiducia - non può eccedere i 45 minuti per la discussione sulle linee generali e i 20 minuti su ciascun articolo o emendamento. 1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione su un progetto di legge o su una mozione - eccettuate quelle di fiducia o di sfiducia - non può eccedere i quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali. 1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.
2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola. 2. Identico 2. Identico
3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, seguiti a discostarsene. 3. Identico 3. Identico
4. La lettura di un discorso non può in alcun caso eccedere la durata di trenta minuti. 4. Identico 4. Identico
5. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra. 5. Identico 5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.
6. Se un presidente di Gruppo, prima dell'inizio della discussione, ne fa richiesta per uno o più appartenenti al Gruppo stesso, a questi non si applicano i primi due commi del presente articolo. 6. Il termine previsto dal primo comma relativo alla discussione sulle linee generali è aumentato fino al doppio per i progetti di legge costituzionale, in materia elettorale e per quelli di delegazione legislativa. E' in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, se la loro particolare importanza lo richieda, di ampliare negli stessi limiti il termine sopra indicato.