CAPO VIII - Articolo 40
Questioni pregiudiziali e sospensive
Testo del 1971
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Modificato il 02.06.86
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Modificato il 24.09.97
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1. La questione pregiudiziale,
quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione
sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi
di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato
prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa
sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci
deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa. |
1. Identico |
1. Identico |
2. Esse saranno discusse
prima che abbia inizio o che continui la discussione; né questa prosegue,
se l'Assemblea o la Commissione non le abbia respinte. |
2. Identico |
2. Le questioni pregiudiziale
e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la
discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei
presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario;
negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione. |
3. Due soli deputati,
compreso il proponente, possono parlare a favore e due contro. |
3. Identico |
3. Uno solo dei proponenti
ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci
minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato
per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti. |
4. In caso di concorso
di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione, nella
quale può prendere la parola soltanto un deputato per Gruppo, compresi
i proponenti. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide
con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di
costituzionalità, e poi, con altra unica votazione, sulle questioni
pregiudiziali sollevate per motivi di merito. |
4. Nel concorso di
più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi
in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti
presentati da deputati dello stesso Gruppo, può prendere la parola
anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Può intervenire,
inoltre, per non più di quindici minuti ciascuno, un deputato per
ognuno degli altri Gruppi. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione
decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi
di costituzionalità, e poi, con altra unica votazione, sulle questioni
pregiudiziali sollevate per motivi di merito. |
4. Nel concorso di
più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi
in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti
presentati da deputati dello stesso Gruppo, può prendere la parola
anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione,
l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni
pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con
altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi
di merito. |
5. In caso di concorso
di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo una unica
discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla
sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza. |
5. Identico |
5. Identico |
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