CAPO XXXVI - Articolo 154 Disposizioni transitorie
Testo del 28.03.90
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Modificato il 24.09.97
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Modificato il 16.12.98
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Modificato il 14.07.99
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Modificato il 20.07.99
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1. In via transitoria e fino all'approvazione
di una nuova disciplina del procedimento di conversione dei decreti-legge,
non si applicano a tale procedimento, le norme di cui ai commi 6 e7, dell'articolo
24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel
programma e nel calendario al di fuori dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo
23 e al comma 3 dell'articolo 24, e vengono esaminati secondo quanto previsto,
in particolare, dagli articoli 81, 85, e 96-bis. |
1. In via transitoria non si applicano
al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui
ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione
dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori
tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati
secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e
96-bis. |
1. Identico |
1. Identico |
1. Identico |
2. In via transitoria e fino all'approvazione
di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione
da parte del Governo della questione di fiducia nel corso dell'esame di
un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, la decorrenza
dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere
dopo la votazione della questione stessa. |
2. Identico |
2. Identico |
2. Identico |
2. Identico |
3. Identico |
3. Alla discussione dei progetti
di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997,
n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 nel testo in vigore
alla data del 31 dicembre 1997. |
3. Identico |
3. Identico |
3. Identico |
4. Identico |
4. Entro il 31 gennaio 1999, la
Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione
della riforma del procedimento legislativo. |
4. Identico |
4. Identico |
4. Identico |
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4 - bis. Entro il 31 dicembre 2000,
la Giunta per il Regolamento e il Comitato per la legislazione presentano
congiuntamente una relazione sullattuazione degli articoli 16-bis,
comma 6-bis, e 96-ter. |
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5. La Commissione speciale per
le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione
di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle
Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si
applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19. |
5. Identico |
5. Identico |
5. Identico |
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6. Le disposizioni dell'articolo
102, comma 3, si applicano ai progetti di legge assegnati dalla data dell'entrata
in vigore di esse. |
6. Identico |
6. Identico |
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7. La disposizione di cui all'articolo
5, comma 7, non si applica ai Segretari eletti precedentemente alla data
della sua entrata in vigore. |
7. Identico |
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