CAPO XXXV - Articolo 149 Rapporti delle Commissioni con la Corte dei Conti
Testo del 1971
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Modificato il 29.09.93
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1. Le relazioni che la Corte dei
conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per
materia. |
1. Identico |
2. La Commissione, su richiesta
di un quinto dei suoi componenti, o un suo comitato, possono, tramite il
Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori
informazioni ed elementi di giudizio. |
2. Identico |
3. La Commissione presenta su ciascuna
gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo,
ovvero può votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. |
3. La Commissione presenta su ciascuna
gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo,
e può altresì votare una risoluzione a norma dell'articolo
117. |
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