CAPO XXXIII - Articolo 143 Relazioni delle Commissioni - Audizioni di ministri e dirigenti - Richieste di informazioni al Governo - Parere su atti governativi
Testo del 1971
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Modificato il 01.06.78
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Modificato il 20.07.99
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1. Le Commissioni presentano all'Assemblea,
sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano
opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto,
anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri
competenti, informazioni, notizie e documenti. |
1. Identico |
1. Identico |
2. Hanno inoltre facoltà
di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su
questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro
singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno
facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento
dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti
pubblici anche con ordinamento autonomo. |
2. Identico |
2. Identico |
3. Possono altresì chiedere
ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito
all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e
a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo. |
3. Identico |
3. Identico |
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4. Nei casi in cui il Governo sia
tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che
rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla
Commissione competente per materia la relativa richiesta, nella prima seduta
dellAssemblea successiva alla sua presentazione, e ne dà notizia
al Governo. In periodo di aggiornamento, in caso di urgenza, su richiesta
del Governo, il Presidente della Camera può assegnare la richiesta
di parere convocando la Commissione competente per materia e dandone notizia
ai singoli deputati, al Governo e, nella prima seduta, allAssemblea.
Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera
procede dintesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di
nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine
di venti giorni dallassegnazione, prorogabile una sola volta, per
non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. In ordine ad
atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze
e la complessità, può fissare, dintesa con il Presidente
del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al
Presidente della Camera che lo trasmette al Governo |
4. Nei casi in cui il Governo sia
tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano
nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione
competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea
nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa.
In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della
Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto
conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte
del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente
della Camera procede dintesa con il Presidente del Senato. In ordine
ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere
nel termine di venti giorni dallassegnazione, prorogabile una sola
volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera.
Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera,
apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare,
dintesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio.
Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette
al Governo. |
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