Testo del 12.10.83
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Modificato il
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1. In sede di formulazione del
calendario, all'inizio della seduta pomeridiana di ogni mercoledì
è inserita la risposta del Governo, nella persona del Presidente
del Consiglio o di un Ministro, a interrogazioni a risposta immediata svolte
con il sistema di cui al presente articolo. |
1. Lo svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì.
Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata
intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte
il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e per una volta
il ministro o i ministri competenti per le materie sulle quali vertono le
interrogazioni presentate. |
2. Il Presidente della Camera,
sentiti i Gruppi parlamentari e di intesa con il Governo, stabilisce per
ogni seduta le materie sulle quali saranno presentate tali interrogazioni. |
2. Entro le ore dodici del giorno
antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni
di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare
un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene |
3. Entro le ore dodici del lunedì
precedente la seduta indicata, i deputati presentano alla Presidenza, per
iscritto, interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo,
senza alcun commento. |
3. Le interrogazioni di cui al
comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro
e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o
particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta
venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri,
l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza
propria del Presidente del Consiglio dei ministri, come definita dall'articolo
95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della
Camera invita a rispondere il ministro o i ministri competenti per le materie
sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi
che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono
presentarne altre, rivolte ai ministri invitati a rispondere, entro un congruo
termine stabilito dal Presidente della Camera. |
4. Il Presidente sceglie non più
di sei interrogazioni, in modo che, nell'ambito della materia trattata,
gli argomenti siano diversi e siano anche diversi i Gruppi di appartenenza
dei presentatori, secondo un criterio di rotazione tra i Gruppi; eccezionalmente,
in caso di urgenza, possono essere iscritte all'ordine del giorno, qualora
il Governo vi consenta, anche interrogazioni presentate tardivamente o relative
a materie diverse da quelle stabilite. |
4. Il presentatore di ciascuna
interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un
minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante
del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante
o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più
di due minuti. |
5. Se sono presentate più
interrogazioni sullo stesso argomento, il Presidente, fermo in ogni caso
il criterio di cui al comma 4, sceglie l'interrogazione da iscrivere all'ordine
del giorno secondo un criterio di rotazione tra i Gruppi cui appartengono
i presentatori. |
5. Il Presidente della Camera dispone
la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui
al presente articolo. |
6. In Assemblea il Presidente dà
lettura di ciascuna interrogazione, alla quale il Governo risponde per non
più di due minuti. Il presentatore replica per non più di
un minuto. Possono quindi chiedere precisazioni sullo stesso argomento,
per non più di trenta secondi ciascuno, non più di cinque
deputati appartenenti a Gruppi diversi tra loro e da quello del presentatore:
essi sono scelti dal Presidente tra i deputati che lo richiedono al termine
della risposta del Governo. Il Governo, infine, dà ulteriori precisazioni
per non più di due minuti. |
6. Restano fermi i poteri attribuiti
al Presidente dagli articoli 139 e 139-bis. |
7. Lo svolgimento delle interrogazioni
e la conseguente discussione, secondo le modalità di cui al comma
6, non possono superare i sessanta minuti complessivamente. |
7. Le interrogazioni svolte con
la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate
come interrogazioni ordinarie. |
8. Quando interviene per la risposta
il Presidente del Consiglio, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda,
il Presidente dispone la trasmissione televisiva diretta. |
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9. Restano fermi i poteri del Presidente
previsti dagli articoli 89 e 139. |
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10. Le interrogazioni svolte con
il sistema di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come
interrogazioni ordinarie. |
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