Testo del 1971
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Modificato il 01.08.96
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1. Le sentenze della Corte di Giustizia
delle Comunità europee sono stampate, distribuite ed inviate alla
Commissione competente per materia e alla Commissione speciale per le politiche
comunitarie. |
1. Le sentenze della Corte di Giustizia
delle Comunità europee sono stampate, distribuite e inviate alla
Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione
europea. |
2. Entro il termine di trenta giorni,
la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante
del Governo e di un relatore designato dalla Commissione speciale per le
politiche comunitarie. |
2. Entro il termine di trenta giorni,
la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante
del Governo e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione
europea. |
3. La Commissione esprime in un
documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative
o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri
informativi. |
3. Identico |
4. Il documento è stampato
e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente
del Senato e al Presidente del Consiglio. |
4. Identico |
5. Se all'ordine del giorno della
Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo
sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non
si applicano in tal caso i commi 3 e 4. |
5. Identico |