1. Gli atti normativi emanati dal
Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee,
non appena pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità, sono
deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere
della Commissione affari esteri. |
1. Gli atti normativi emanati dal
Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee
o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione
competente per materia, con il parere della Commissione speciale per le
politiche comunitarie. |
1. Gli atti normativi emanati dal
Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee
o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione
competente per materia, con il parere della Commissione politiche della
Unione europea. |
2. Entro il termine di trenta giorni,
la Commissione esamina il testo normativo in questione e può esprimere
in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili
iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato
dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del
Consiglio. |
2. Entro il termine di trenta giorni,
le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono
esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità
di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed
è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato
e al Presidente del Consiglio. |
2. Identico |