Testo del 18.07.90
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Modificato il 01.08.96
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Modificato il 27.07.99
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1. Il disegno di legge comunitaria
è assegnato in sede referente alla Commissione speciale per le politiche
comunitarie e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni
competenti per materia. |
1. Il disegno di legge comunitaria
è assegnato in sede referente alla Commissione politiche dell'Unione
europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni
competenti per materia. |
1. Il disegno di legge comunitaria
e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente,
alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti
di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. |
2. Entro i quindici giorni successivi
all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge
di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con
la nomina di un relatore che partecipa, per riferirvi, alle sedute della
Commissione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza
presentate in Commissione. Trascorso tale termine, la Commissione speciale
può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge. |
2. Entro i quindici giorni successivi
all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge
di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con
la nomina di un relatore che partecipa, per riferirvi, alle sedute della
Commissione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza
presentate in Commissione. Trascorso tale termine, la Commissione politiche
dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno
di legge. |
2. Entro i quindici giorni successivi
all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge
di propria competenza e conclude con lapprovazione di una relazione
e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi,
alle sedute della Commissione politiche dellUnione europea. Nello
stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione.
Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare,
per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dellUnione
europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione
esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia
al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza
e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione
politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame
del disegno di legge e della relazione. |
3. Gli emendamenti approvati dalle
singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si
ritengono accolti dalla Commissione speciale salvo che questa non li respinga
per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze
di coordinamento generale. |
3. Gli emendamenti approvati dalle
singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si
ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo
che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa
comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. |
3. Decorso il termine indicato
al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi
trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo
una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni
approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine,
la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una
relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati
dalle Commissioni di cui al comma 2. |
4. Nei successivi trenta giorni,
la Commissione conclude il proprio esame, predisponendo una relazione generale
per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di maggioranza delle
Commissioni di cui al comma 2, che possono essere illustrate in Assemblea
dai rispettivi relatori. |
4. Identico |
4. Fermo quanto disposto dall'articolo
89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente
della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili
gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee
all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione
vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente
della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non
possono essere ripresentati in Assemblea. |
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5. Gli emendamenti approvati dalle
singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si
ritengono accolti dalla Commissione politiche dellUnione europea salvo
che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa
comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. |
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6. La discussione sulle linee generali
del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con
la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia
al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione
possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi
dellarticolo 118. |
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7. Dopo la votazione finale sul
disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente
presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata
dal Governo. |