CAPO XXVIII - Articolo 126 Bis Ulteriori attività della Commissione politiche dell'Unione europea
Testo del 18.07.90
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Modificato il 01.08.96
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Modificato il 27.07.99
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1. La Commissione speciale per
le politiche comunitarie e le Commissioni permanenti possono disporre che,
in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, e in
previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie
all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in
ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività
di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del
Ministro competente. |
1. La Commissione politiche dell'Unione
europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a
proposte della Commissione delle Comunità europee, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, e in previsione dell'inserimento
delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del
Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti
agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei
loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente. |
1. Identico |
2. Il Presidente trasmette alla
Commissione speciale per le politiche comunitarie e, per il parere, alle
Commissioni competenti per materia la relazione semestrale sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo comunitario. Su di essa la Commissione
speciale può riferire all'Assemblea, allegando i pareri espressi
dalle Commissioni competenti, ovvero approvare risoluzioni a norma dell'articolo
117. |
2. Il Presidente trasmette alla
Commissione politiche dell'Unione europea e, per il parere, alle Commissioni
competenti per materia la relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia
al processo normativo comunitario. Su di essa la Commissione politiche dell'Unione
europea può riferire all'Assemblea, allegando i pareri espressi dalle
Commissioni competenti, ovvero approvare risoluzioni a norma dell'articolo
117. |
2. Abrogato |
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