Testo del 1971
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Modificato il 18.07.90
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Modificato il 01.08.96
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Modificato il 27.07.99
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1. Su domanda di un rappresentante
di Gruppo o del Governo ciascuna Commissione può disporre che, per
la materia di propria competenza, in relazione a proposte della Commissione
delle Comunità europee pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità e in previsione dell'inserimento di determinati argomenti
all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri delle Comunità,
si svolga un dibattito preventivo con l'intervento del Ministro competente.
Non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 117. |
1. La Commissione speciale per
le politiche comunitarie viene formata secondo le procedure previste dall'articolo
19. Non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 del medesimo
articolo. |
1. Si applicano alla Commissione
politiche dell'Unione europea le disposizioni relative alla costituzione,
ai poteri ed all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa
da quella legislativa o redigente. |
1. La Commissione politiche dell'Unione
europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività
e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli
accordi comunitari. |
2. Per la trattazione, secondo
le norme del comma 1, di problemi delle Comunità interessanti più
Commissioni, e per l'esame in sede referente di provvedimenti legislativi
riguardanti più settori dell'attività comunitaria, il Presidente
della Camera può disporre la nomina di una Commissione speciale composta,
di norma, da due deputati per ciascuna Commissione permanente e dai diciotto
deputati componenti la delegazione al Parlamento europeo. |
2. Si applicano alla Commissione
speciale le disposizioni relative alla costituzione, ai poteri e all'attività
delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella legislativa o redigente. |
2. Identico |
2. Sono assegnati alla Commissione,
per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi
del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità
europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti
di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione
di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente
ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria. |
3. La Commissione affari esteri,
integrata dai diciotto deputati componenti la delegazione al Parlamento
europeo, esamina la relazione annuale consuntiva sulle Comunità,
e in tale sede può chiedere al Governo di essere informata sulle
previsioni relative ai problemi comunitari per l'anno successivo.
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3. La Commissione ha competenza
generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti
delle Comunità europee e della attuazione degli accordi comunitari.
In particolare:
a) svolge funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo nelle
materie di propria competenza;
b) esprime parere sui progetti di legge e sugli schemi di decreti delegati
concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità
europee e successive modificazioni ed integrazioni; sui progetti di legge
e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie
e, in generale, su tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di
compatibilità con la normativa comunitaria;
c) esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige
proprie relazioni per l'Assemblea;
d) può procedere ad audizioni di Ministri e di dirigenti e rappresentanti
di organismi ed amministrazioni pubbliche in relazione alle materie di propria
competenza;
e) può promuovere, previa autorizzazione del Presidente
della Camera, incontri con delegazioni del Parlamento europeo, ovvero con
suoi singoli membri.
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3. Identico |
3. Abrogato |
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4. La Commissione, all'inizio e
alla fine di ciascun semestre di Presidenza della Comunità europea,
incontra una delegazione composta dai rappresentanti italiani al Parlamento
europeo che rivestano la carica di membro degli Uffici di Presidenza del
Parlamento, delle Commissioni e dei Gruppi parlamentari. |
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