1. Ogniqualvolta alla Camera siano
formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate
da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera,
il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea,
ne dispone la stampa e il deferimento alla Commissione affari esteri, per
il parere, e alle Commissioni competenti per materia. |
1. Ogniqualvolta alla Camera siano
formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di
risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle
quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto
dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento
alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione
speciale per le politiche comunitarie e alla Commissione affari esteri e
comunitari. |
1. Ogniqualvolta alla Camera siano
formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di
risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle
quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto
dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento
alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione
politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari. |
2. Su richiesta del Governo, di
un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera,
la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per
Gruppo. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione
a norma dell'articolo 117. |
2. Identico |
2. Su richiesta del Governo, di
un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera,
la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per
Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta, il presidente concede altresì
la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite
nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli
interventi. Il dibattito può concludersi con la votazione di una
risoluzione a norma dell'articolo 117. |