Testo del 1971
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Modificato il 29.09.83
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Modificato il 28.06.89
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1. Qualora la relazione generale
sul bilancio e sul rendiconto non sia presentata dalla Commissione bilancio
e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha
luogo sui disegni di legge presentati dal Governo, corredati dalle relazioni
delle Commissioni competenti per materia. |
1. Qualora la relazione generale
sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio non sia presentata dalla
Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione
in Assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dal Governo, corredati
dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia. |
1. Identico |
2. La discussione sulle linee generali
del bilancio e del consuntivo in Assemblea concerne l'impostazione globale
della politica economica e finanziaria, nonché lo stato di attuazione
e l'ulteriore corso del programma economico nazionale. |
2. La discussione in Assemblea
sulle linee generali del disegno di legge finanziaria e del bilancio si
svolge congiuntamente e concerne l'impostazione globale della politica economica
e finanziaria, nonché lo stato di attuazione e l'ulteriore corso
del programma economico nazionale. |
2. Identico |
3. Per la discussione sui singoli
stati di previsione si adottano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo
85. |
3. Terminata la discussione sulle
linee generali, l'Assemblea procede all'esame degli articoli ed alle votazioni
finali, nell'ordine, del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge
di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni
conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. |
3. L'Assemblea procede nell'ordine
all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, iniziando da
quello di approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli
del disegno di legge finanziaria e alla sua votazione finale. Sono successivamente
esaminate, nella forma prevista dall'articolo 120, comma 7, e votate le
variazioni al disegno di legge di bilancio conseguenti alle disposizioni
approvate nel disegno di legge finanziaria. Si procede quindi alla votazione
finale del disegno di legge di bilancio cosí modificato. Quando i
disegni di legge finanziaria e di bilancio sono già stati approvati
dal Senato, la votazione degli articoli del disegno di legge di bilancio
non ha effetti preclusivi sulle votazioni concernenti il disegno di legge
finanziaria. |