CAPO XXVII - Articolo 119 Regole generali della sessione di bilancio
Testo del 1971
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Modificato il 29.09.83
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Modificato il 28.06.89
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Modificato il 24.09.97
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Modificato il 20.07.99
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1. Nel periodo dedicato all'esame
dei disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto
generale dello Stato sono esaminati anche gli altri documenti relativi alla
politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro. |
1. L'esame del disegno di legge
finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione,
annuale e pluriennale, dello Stato e dei documenti relativi alla politica
economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro, collegati alla
presentazione dei predetti disegni di legge, ha luogo nell'ambito di una
apposita sessione parlamentare di bilancio. |
1. Identico |
1. Identico |
1. Identico |
2. Nel periodo nel quale le Commissioni
sono investite dell'esame del bilancio e del rendiconto generale dello Stato,
nessuna Commissione può essere convocata in sede legislativa, salvo
eccezioni disposte dal Presidente della Camera per casi di particolare e
indifferibile necessità. |
2. La sessione di cui al precedente
comma ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dalla effettiva
distribuzione dei testi dei disegni di legge, delle tabelle allegate relative
ai singoli stati di previsione e della relazione previsionale e programmatica,
allorché i disegni di legge sono presentati dal Governo alla Camera.
Quando essi sono presentati al Senato, la sessione di bilancio, fermo quanto
disposto dal quinto comma dell'articolo 120, ha la durata di trentacinque
giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi delle eventuali
modifiche apportate dal Senato. |
2. 2. La sessione di cui al comma
1 ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione
dei testi dei disegni di legge, delle tabelle allegate relative ai singoli
stati di previsione e della relazione previsionale e programmatica, allorché
i disegni di legge sono presentati dal Governo alla Camera. Quando essi
sono presentati al Senato, la sessione di bilancio, fermo quanto disposto
dal comma 5 dell'articolo 120, ha la durata di trentacinque giorni a decorrere
dalla effettiva distribuzione dei testi delle eventuali modifiche apportate
dal Senato.
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2. Identico |
2. Identico |
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3. Prima dell'inizio della sessione
di bilancio, o nel corso della medesima, la Commissione bilancio e programmazione,
anche congiuntamente con l'omologa Commissione permanente del Senato, procede
ad acquisire i necessari elementi conoscitivi in ordine ai criteri di impostazione
dei bilanci di previsione a legislazione vigente. A tal fine la Commissione
ascolta i Ministri competenti e può richiedere alla Corte dei conti,
all'ISTAT e alla Banca d'Italia informazioni, rilevazioni ed elaborazioni
e pareri alle regioni e alla province autonome di Trento e di Bolzano. |
3. Prima dell'inizio della sessione
di bilancio, le Commissioni parlamentari iniziano l'esame degli stati di
previsione del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza, senza
procedere a votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi.
A tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della
Camera, il programma delle audizioni. La Commissione bilancio avvia altresì,
con le medesime modalità, l'esame generale del disegno di legge di
bilancio a legislazione vigente. |
3. Identico |
3. Identico |
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4. Durante la sessione di bilancio
è sospesa ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni
in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori
spese o diminuzioni di entrate. Possono tuttavia essere adottate le deliberazioni
relative alla conversione dei decreti-legge nonché quelle concernenti
i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali
e di recezione ed attuazione di atti normativi delle Comunità europee,
quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare
responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi
internazionali o comunitari. In tali casi possono essere disposte, per la
discussione in Assemblea, sedute supplementari. |
4. Durante la sessione di bilancio
è sospesa ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni
in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori
spese o diminuzioni di entrate. Possono tuttavia essere adottate le deliberazioni
relative alla conversione dei decreti-legge, ai progetti di legge collegati
alla manovra contenuta nel documento di programmazione economico-finanziaria
approvato dal Parlamento nonché quelle concernenti i disegni di legge
di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recezione
ed attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla
mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità
dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari.
In tali casi possono essere disposte, per la discussione in Assemblea, sedute
supplementari. |
4. Identico |
4. Identico |
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5. Durante la sessione di bilancio,
la Commissione bilancio e programmazione esamina, ai fini dell'espressione
dei pareri di cui agli articoli 73, 74, 93 e 94, solo i disegni di legge
di cui è consentita l'approvazione ai sensi del precedente comma. |
5. Durante la sessione di bilancio,
la Commissione bilancio e programmazione esamina, ai fini dell'espressione
dei pareri di cui agli articoli 73, 74, 93 e 94, solo i disegni di legge
di cui è consentita l'approvazione ai sensi del comma 4. |
5. Identico |
5. Identico |
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6. La programmazione dei lavori
dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio
è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni
di legge di cui al primo comma nei termini stabiliti evitando, di norma,
la contemporaneità tra sedute delle Commissioni e sedute dell'Assemblea.
Durante l'esame nelle Commissioni delle parti di rispettiva competenza del
disegno di legge finanziaria e dei singoli stati di previsione è
sospesa ogni altra attività legislativa in Commissione. E' tuttavia
consentito alle Commissioni di procedere all'esame di altri progetti di
legge allorché abbiano integralmente esaurito il compito ad esse
assegnato dall'articolo 120, terzo comma. |
6. La programmazione dei lavori
dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio
è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni
di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti evitando, di norma, la
contemporaneità tra sedute delle Commissioni e sedute dell'Assemblea.
Durante l'esame nelle Commissioni delle parti di rispettiva competenza del
disegno di legge finanziaria e dei singoli stati di previsione è
sospesa ogni altra attività legislativa in Commissione. E' tuttavia
consentito alle Commissioni di procedere all'esame di altri progetti di
legge allorché abbiano integralmente esaurito il compito ad esse
assegnato dal comma 3 dellarticolo 120. |
6. Identico |
6. Identico |
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7. La discussione in Assemblea
deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni
finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione
dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle
disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione
in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi
parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora
la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo,
all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera.
Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge
è suddiviso per una parte in misura eguale tra tutti i Gruppi parlamentari,
per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi. |
7. Identico |
7. La discussione in Assemblea
deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni
finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione
dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle
disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione
in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo,
che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza
dei presidenti di Gruppo non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della
discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile
per la discussione dei disegni di legge è suddiviso per una parte
in misura eguale fra tutti i Gruppi, per l'altra in misura proporzionale
alla consistenza dei Gruppi stessi. Il tempo riservato al Gruppo misto è
ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avuto riguardo
alla loro consistenza numerica. In tale ripartizione è altresì
determinato il tempo riservato ai deputati che chiedano d'intervenire e
non appartengano ad alcuna delle predette componenti. |
7. La discussione in Assemblea
deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni
finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione
dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle
disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. |
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8. Il disegno di legge di approvazione
del rendiconto generale dello Stato è esaminato, con il disegno di
legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio
in corso e con i documenti di cui all'articolo 149, entro il mese successivo
alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120,
primo, terzo e sesto comma, 121 e 123, primo comma, salvi i termini per
l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente.
Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera
in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge
nel termine stabilito, avvalendosi altresì, per l'esame in Assemblea,
dei poteri di cui al precedente comma |
8. Il disegno di legge di approvazione
del rendiconto generale dello Stato è esaminato, con il disegno di
legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio
in corso e con i documenti di cui all'articolo 149, entro il mese successivo
alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120,
commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini per l'espressione dei
pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione
dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire
la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito,
avvalendosi altresì, per l'esame in Assemblea, dei poteri di cui
al comma 7. |
8. Identico |
8. Il disegno di legge di approvazione
del rendiconto generale dello Stato è esaminato, con il disegno di
legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio
in corso e con i documenti di cui all'articolo 149, entro il mese successivo
alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120,
commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini per l'espressione dei
pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione
dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire
la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito.
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