CAPO XXVII - Articolo 118 bis Documento di programmazione economico-finanziaria
Testo del 28.06.89
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Modificato il 24.09.97
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Modificato il 27.07.99
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1. Il documento di programmazione
economico-finanziaria presentato dal Governo è esaminato dalla Commissione
bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, nei termini fissati dal Presidente
della Camera. La Commissione bilancio presenta all'Assemblea una relazione.
Possono essere presentate relazioni di minoranza. |
1. Identico |
1. Identico |
2. La deliberazioni della Camera
sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel
corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche
del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre.
Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve
essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni
dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro
il termine massimo di tre giorni. A tal fine il Presidente della Camera
si avvale dei poteri di cui al comma 7 dell'articolo 119. |
2. Identico |
2. La deliberazione della Camera
sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel
corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche
del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre.
Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve
essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni
dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro
il termine massimo di tre giorni. |
3. Prima dell'inizio dell'esame
del documento di programmazione economico-finanziaria o nel corso del medesimo,
la Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione
permanente del Senato, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi.
A tal fine la Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera,
il programma delle audizioni. |
3. Identico |
3. Identico |
4. Qualora lo richiedano eventi
imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della
legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento
degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame
ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni
caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento,
prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non
oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con
l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo e dei deputati che intendono
esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha
già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del
disegno di legge finanziaria, la discussione è sospesa e si passa
all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione
bilancio. |
4. Qualora lo richiedano eventi
imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della
legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento
degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame
ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni
caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento,
prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non
oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con
l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo. Sono altresì riservati
tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite
nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonché dei deputati
che intendano esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se
l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di
bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa è sospesa e si
passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della
Commissione bilancio. |
4. Identico |
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