CAPO XXII - Articolo 102 Commissione parlamentare per le questioni regionali
Testo del 1971
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Modificato il 16.12.98
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1. All'inizio di ciascuna legislatura,
il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina,
su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati
componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista
nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione. |
1. Identico |
2. Nel caso che il Governo promuova
davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto
di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del
Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali,
invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella
richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla
competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera. |
2. Identico |
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3. I progetti di legge che contengano
disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione
e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi
costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa
delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei termini di cui
all'articolo 73, comma 2. Il parere è allegato alla relazione che
la Commissione competente presenta all'Assemblea. |
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