CAPO XIX Bis - Articolo 96 Bis Disegni di legge di conversione di decreti-legge
Introdotto il 14.11.81
|
Modificato il 29.09.83
|
Modificato il 28.02.90
|
Modificato il 24.09.97
|
1. Il Presidente della Camera assegna
i disegni di legge di cui al presente Capo alle Commissioni competenti,
in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione
alla Camera e ne dà notizia in Aula nello stesso giorno o nella prima
seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque
giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77
della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del primo
comma dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione
e l'Assemblea delibera per alzata di mano sentiti un oratore contro e uno
a favore per non più di cinque minuti ciascuno. |
1. Identico |
1. Identico |
1. Il Presidente della Camera assegna
i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti,
in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione
alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella
prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di
cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo
77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del
comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione
e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno
a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge
di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per
la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni,
esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione
delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla
specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge,
previste dalla vigente legislazione. |
2. In ogni caso il Presidente della
Camera assegna i disegni di legge di cui al comma precedente alla Commissione
Affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 75. La Commissione
esprime il proprio parere, scritto e motivato, sulla esistenza dei presupposti
richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione entro e
non oltre il termine di tre giorni dalla presentazione o trasmissione del
disegno di legge, nominando un relatore per la eventuale discussione pregiudiziale
in Assemblea. |
2. Identico |
2. Identico |
2. Nella relazione del Governo,
che accompagna il disegno di legge di conversione, è dato conto dei
presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge
e vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze
delle norme da esso recate sull'ordinamento. La Commissione, alla quale
il disegno di legge di conversione è assegnato ai sensi del comma
1, può chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti nella
relazione, anche con riferimento a singole disposizioni del decreto-legge. |
3. Qualora la Commissione Affari
costituzionali esprima parere contrario, l'Assemblea, non oltre sette giorni
dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via
pregiudiziale, con votazione per scrutinio segreto, sulla esistenza dei
presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione
del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per Gruppo
per non più di quindici minuti ciascuno. Hanno altresì diritto
di intervenire per non più di dieci minuti ciascuno i deputati dissenzienti
dalle posizioni del proprio Gruppo. Qualora la Commissione Affari costituzionali
esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di
due presidenti di Gruppo o di trenta deputati, da presentare entro ventiquattro
ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari
del parere contrario della Commissione Affari costituzionali o la presentazione
della richiesta di due presidenti di Gruppo o di trenta deputati e la votazione
da parte dell'Assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore
di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno
di legge di conversione si intende respinto. |
3. Qualora la Commissione affari
costituzionali esprima parere contrario, l'Assemblea, non oltre sette giorni
dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via
pregiudiziale, con votazione per scrutinio segreto, sulla esistenza dei
presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione
del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per Gruppo
per non più di quindici minuti ciascuno. Hanno altresì diritto
di intervenire per non più di dieci minuti ciascuno i deputati dissenzienti
dalle posizioni del proprio Gruppo. Qualora la Commissione affari costituzionali
esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di
trenta deputati, o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente
o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, da presentare
entro ventiquattro ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione
nelle forme regolamentari del parere contrario della Commissione affari
costituzionali o la presentazione della richiesta di trenta deputati o di
uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente,
risultino di almeno pari consistenza numerica, e la votazione da parte dell'Assemblea
deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di ventiquattro ore.
Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno di legge di conversione
si intende respinto. |
3. Qualora la Commissione affari
costituzionali esprima parere contrario, l'Assemblea, non oltre sette giorni
dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via
pregiudiziale, con votazione da cui consegua la verifica del numero legale,
sulla esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione
per l'emanazione del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un
deputato per Gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. Hanno
altresì diritto di intervenire per non più di dieci minuti
ciascuno i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio Gruppo. Qualora
la Commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica
la stessa procedura su richiesta di trenta deputati, o di uno o più
presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno
pari consistenza numerica, da presentare entro ventiquattro ore dall'espressione
del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari del parere contrario
della Commissione affari costituzionali o la presentazione della richiesta
di trenta deputati o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente
o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, e la votazione
da parte dell'Assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore
di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno
di legge di conversione si intende respinto. |
3. Entro il quinto giorno dall'annunzio
all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno
di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono
presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del
relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è
posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annunzio
all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni
dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide
con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate.
Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente
capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive. |
4. La deliberazione dell'Assemblea
di cui al comma precedente è condizione per l'ulteriore prosecuzione
della discussione dei disegni di legge di cui al presente Capo. |
4. Identico |
4. La deliberazione dell'Assemblea
di cui al comma 3 è condizione per l'ulteriore prosecuzione della
discussione dei disegni di legge di cui al presente capo. |
4. Il disegno di legge di conversione
è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della
Commissione cui è assegnato. La Commissione riferisce all'Assemblea
entro quindici giorni, decorsi i quali è posto all'ordine del giorno
dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo
24; prima di tale termine, può essere preso in considerazione per
la programmazione dei lavori soltanto qualora la Commissione ne abbia concluso
l'esame in sede referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimità
dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo. |
5. Nell'ulteriore corso della discussione
dei disegni di legge di cui al presente Capo non possono proporsi questioni
pregiudiziali di merito o sospensive né ordini del giorno di non
passaggio agli articoli. |
5. Identico |
5. Identico |
5. È in facoltà del
Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione
del disegno di legge di conversione dal Senato, di modificare i termini
di cui ai commi 3 e 4. |
6. Scaduto il termine per riferire
di cui all'articolo 81 i disegni di legge di conversione dei decreti-legge
sono presi in considerazione ai fini della programmazione dei lavori anche
se la Commissione non ne abbia concluso l'esame in sede referente. |
6. Identico |
6. Identico |
6. Per l'esame dei disegni di legge
di conversione già approvati dalla Camera e modificati dal Senato
i termini per l'esame in sede referente di cui al comma 4 sono stabiliti
dal Presidente; non si applicano le disposizioni di cui al comma 3. |
7. È in facoltà del
Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione
dal Senato del disegno di legge di conversione, di modificare i termini
di cui ai commi precedenti. |
7. Identico |
7. Identico |
7. Identico |
8. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. |
  |
  |
  |
|
| |
|