Testo del 1971
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Modificato il 26.06.86
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Modificato il 23.07.90
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Modificato il 24.09.97 e il 04.11.97
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1. La Commissione in sede legislativa,
udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione
e approvazione del progetto secondo le norme del capo XVII sull'esame in
Assemblea. |
1. Identico |
1. Identico |
1. La Commissione in sede legislativa,
udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione
e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame
in Assemblea. L'istruttoria legislativa è svolta ai sensi dell'articolo
79. |
2. Gli emendamenti possono essere
presentati nel corso della discussione. Gli emendamenti implicanti maggiori
spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti
di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la
materia del pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati
preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione
bilancio e programmazione e alla Commissione affari costituzionali. |
2. Gli emendamenti, subemendamenti
ed articoli aggiuntivi debbono essere presentati di regola, prima dell'inizio
della discussione degli articoli cui si riferiscono. Il relatore ed il Governo
possono presentare emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi fino
a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono. Ciascun
deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, subemendamenti
agli emendamenti presentati nel corso della discussione. |
2. Identico |
2. Identico |
3. Nel caso che la Commissione
non ritenga di aderire ad uno di tali pareri e la Commissione consultata
lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea. |
3. Identico |
3. Gli emendamenti implicanti maggiori
spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti
di legittimità costituzionale nonchè per gli aspetti concernenti
il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente
inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla
Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. Nel caso che
la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione
consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea. |
3. Identico |