Testo del 1971
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Modificato il 23.07.87
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1. Per l'acquisizione dei pareri
in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 73. |
1. Identico |
2. I progetti implicanti maggiori
spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti
di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la
materia del pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione
competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio e
programmazione e alla Commissione affari costituzionali. |
2. I progetti implicanti maggiori
spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti
di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti
il pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente
e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio, alla Commissione
affari costituzionali e alla Commissione lavoro. |
3. Nel caso che la Commissione
competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione
bilancio e programmazione o della Commissione affari costituzionali e queste
vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea. |
3. Nel caso che la Commissione
in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio,
della Commissione affari costituzionali o della Commissione lavoro e queste
vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea. |
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3 - bis. Se un progetto di legge,
assegnato ad una Commissione in sede legislativa, reca disposizioni che
investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente
della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima abbia gli
effetti previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 3 dell'articolo
94. |
4. Quando una Commissione competente
in sede legislativa non ritenga di aderire al parere di altra Commissione,
che affermi anche la propria competenza primaria sul progetto di legge o,
su una sua parte, si procede a norma del comma 4 dell'articolo 72. |
4. Identico |