CAPO XVIII - Articolo 92 Commissioni in sede legislativa
Testo del 1971
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Modificato il 29.09.83
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Modificato il 23.07.97
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1. Quando un progetto di legge
riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il
Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato
a una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame
e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della
seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera sentiti un oratore
contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa
luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione
è fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della Camera. La
stessa procedura può essere adottata per i progetti di legge che
rivestano particolare urgenza. |
1. Identico |
1. Identico |
2. La procedura normale di esame
e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata
per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli
di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali,
approvazione di bilanci e consuntivi. |
2. Identico |
2. Identico |
3. Durante i periodi di aggiornamento
il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione
di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data
di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo,
un Presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione
è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea
ai fini del comma 1 del presente articolo. |
3. Identico |
3. Identico |
4. Un progetto di legge è
rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto
della Commissione lo richiedono. |
4. Identico |
4. Identico |
5. La richiesta prevista nel comma
4 può essere presentata al Presidente della Camera prima che il progetto
sia stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione. Dopo tale termine,
la richiesta è presentata al Presidente della Commissione. |
5. Identico |
5. Identico |
6. Il Presidente della Camera può,
a norma del primo comma del presente articolo, proporre all'Assemblea il
trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente,
alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente
deve essere preceduta dalla unanime richiesta dei rappresentanti dei Gruppi
nella Commissione, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente
espressi, delle Commissioni bilancio e programmazione o affari costituzionali
quando queste siano state consultate a norma del secondo comma dell'articolo
93. |
6. Il Presidente della Camera può
proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già
assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa.
Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime
dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro
quinti dei componenti della Commissione stessa, dall'assenso del Governo
e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni bilancio e affari
costituzionali, che devono essere consultate a norma del secondo comma dell'articolo
93. |
6. Il Presidente della Camera può
proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già
assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa.
Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime
dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro
quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e
dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali,
bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo
93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai
sensi del comma 1-bis dell'articolo 73. |
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