CAPO XVII - Articolo 91 Votazione finale progetti di legge
Testo del 1971
Modificato il 28.02.90
1. La votazione finale sul progetto
di legge ha luogo per scrutinio segreto immediatamente dopo la discussione
e la votazione degli articoli.
1. La votazione finale sul progetto
di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli
articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49.
2. Il Presidente può però
rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.
2. Identico
3. Il Presidente può far
procedere alle votazioni contemporanee di più progetti di legge.
In tal caso i deputati che intendono astenersi su qualcuno dei progetti
in votazione devono dichiararlo ai Segretari prima del voto.