Testo del 1971
|
Modificato il 24.09.97
|
1. Le relazioni delle Commissioni
devono essere presentate all'Assemblea nel termine massimo di quattro mesi
dall'assegnazione del progetto. |
1. Le relazioni delle Commissioni
sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono
essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede
referente. |
2. Detto termine è ridotto alla
metà per i progetti di legge di cui la Camera abbia dichiarato l'urgenza
ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di conversione dei decreti
- legge. |
2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII. |
3. Il Presidente della Camera può
assegnare alla Commissione, per la presentazione delle relazioni, un termine
più breve di quelli previsti nei commi precedenti. |
3. Soppresso |
4. Scaduti i termini fissati nei
commi precedenti, e compatibilmente con quanto stabilito in applicazione
delle norme del capo VI sulla organizzazione dei lavori, il progetto di
legge, su richiesta del proponente, di un Presidente di Gruppo o di dieci
deputati, è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea e discusso nel
testo presentato, salvo che l'Assemblea, su richiesta della Commissione,
non fissi un termine ulteriore non più ampio di quello ultimo assegnato
e non più prorogabile. |
4. Soppresso |