Testo del 1971
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Modificato il 24.9.97
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1. La discussione in sede referente
è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da
lui incaricato. |
1. Le Commissioni in sede referente
organizzano i propri lavori secondo princìpi di economia procedurale.
Per ciascun procedimento, l'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero,
in mancanza di essa, il presidente della Commissione determina i modi della
sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive
e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo
base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli
emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare
che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel
calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine
del giorno dell'Assemblea. |
2. Nell'esame in sede referente
eccezioni pregiudiziali, sospensive o dirette al fine del non passaggio
agli articoli o comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della
Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione;
di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione. |
2. Il procedimento per l'esame
dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare
con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione
del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato
a riferire all'Assemblea. |
3. Dopo aver proceduto all'esame
preliminare del progetto e a conclusione di esso, la Commissione può
nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione
proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore esame per la
formulazione delle proposte relative al testo degli articoli. |
3. La discussione in sede referente
è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da
lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi
necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11. |
4. Al termine della discussione
la Commissione nomina un relatore e un comitato di nove membri, composto
in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per
la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma
3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare propri relatori
di minoranza. |
4. Nel corso dell'esame in sede
referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza
necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni
contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i
seguenti aspetti:
a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità
di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;
b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la
sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto
delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;
c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità
dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti
per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica
amministrazione, i cittadini e le imprese;
d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni
e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia
in articoli e commi. |
5. La relazione della maggioranza
e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno
ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza,
l'Assemblea deliberi un termine più breve o autorizzi la relazione
orale. |
5. Per l'acquisizione degli elementi
di cui al comma 4, la Commissione può richiedere al Governo di fornire
dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni
tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo
XXXIII e agli articoli 146 e 148. |
6. Qualora un progetto di legge
sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità,
tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione,
la Commissione stessa può proporre all'Assemblea che si discuta sul
testo del proponente adottandone la relazione. |
6. Le procedure previste dal comma
5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della
Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero,
in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto
della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa.
L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la
maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa,
il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine
entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati
ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma
dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni
conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti
i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso
dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo. |
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7. Qualora il Governo non fornisca
nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione
senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la
maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa,
il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione
della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato
adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione. |
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8. Nell'esame in sede referente
eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire il compimento
dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere
poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella
relazione della Commissione. |
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9. La Commissione può nominare
un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale
delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria
e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli. |
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10. Per garantire il rispetto del
termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione
del testo degli articoli possono avere luogo secondo princìpi di
economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti
in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo,
anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore. |
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11. La Commissione introduce nel
testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la
normativa vigente, curando che siano espressamente indicate le disposizioni
conseguentemente abrogate. |
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12. Al termine della discussione
la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire
sul testo da essa predisposto; nomina altresì un comitato di nove
membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle
minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato
nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche
congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca
un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione,
formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo. |
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13. Le relazioni per l'Assemblea
danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione
con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4. |
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14. La relazione della maggioranza
e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno
ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza,
l'Assemblea deliberi un termine più breve. Qualora l'Assemblea autorizzi
la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il
testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai
relatori di minoranza. |
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15. Qualora un progetto di legge
sia approvato integralmente da una Commissione permanente all'unanimità,
tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione,
la Commissione stessa può proporre all'Assemblea che si discuta sul
testo del proponente adottandone la relazione. |