Testo del 1971
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Modificato il 26.6.86
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Modificato il 23.7.87
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1. Se il Presidente
della Camera ritenga utile acquisire il parere di una Commissione su un
progetto di legge assegnato ad altra Commissione, può richiederlo
prima che si deliberi sul progetto. La Commissione competente può,
previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra
Commissione. |
1. Identico |
1. Identico |
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1 - bis. Se un progetto di legge,
assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura
rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera
può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato
ed allegato alla relazione scritta per l'Assemblea |
2. La Commissione interpellata
per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni o di tre
in caso di urgenza a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione
dello stampato. La Commissione competente per il merito può concedere
una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe
non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione
espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza
che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può
procedere nell'esame del progetto |
2. La Commissione interpellata
per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni dalla effettiva
distribuzione dello stampato. Il termine è di tre giorni per i progetti
di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge.
La Commissione competente per il merito può concedere una proroga
di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono
consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa
del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il
parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può
procedere nell'esame del progetto. |
2. Identico |
3. Quando un progetto di legge
è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione
del progetto da parte del relatore designato dal presidente della Commissione.
Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario
o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni
specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula:
"nulla osta all'ulteriore corso del progetto". |
3. Identico |
3. Identico |
4. La Commissione consultata può
stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la Commissione alla
quale è destinato. Può altresì richiedere, per il parere
espresso ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato e
allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. |
4. Identico |
4. Identico |