Testo del 1971
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Modificato il 29.09.83
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1. Le deliberazioni dell'Assemblea
e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle
Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la
presenza di un quarto dei loro componenti. |
1. Identico |
2. I deputati che sono impegnati
per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua sede o, se membri del Governo,
per ragioni del loro ufficio, sono computati come presenti per fissare il
numero legale. |
2. Identico |
3. Nelle votazioni per la cui validità
è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti,
i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi
sono computati ai fini del numero legale. |
3. Identico |
4. La Presidenza non è obbligata
a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale
per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da
dieci o tre deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad
una votazione per alzata di mano. |
4. La Presidenza non è obbligata
a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale
per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da
venti o quattro deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere
ad una votazione per alzata di mano. |
5. Non può essere chiesta
la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale,
né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano
per espressa disposizione del Regolamento. |
5. Identico |
6. I firmatari di una richiesta
di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del
numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero
legale. |
6. Identico |