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Numero legale per le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni
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CAPO IX - Articolo 46<br>Numero legale per le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni
CAPO IX - Articolo 46
Numero legale per le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni


Testo del 1971
Modificato il 29.09.83
1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti. 1. Identico
2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua sede o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, sono computati come presenti per fissare il numero legale. 2. Identico
3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono computati ai fini del numero legale. 3. Identico
4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da dieci o tre deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. 4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da venti o quattro deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.
5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento. 5. Identico
6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale. 6. Identico