Testo del 1971
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Modificato il 28.03.90
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Modificato il 24.09.97
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1. Ciascuna Commissione
determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità
alle decisioni adottate a norma degli articoli 23 e 24. A tal fine il presidente
della Commissione convoca l'ufficio di presidenza che delibera d'intesa
con i rappresentanti dei Gruppi nella Commissione. Il Governo è informato
della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. |
1. Il Presidente della
Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene
secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24.
Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio
rappresentante. |
1. Identico |
2. Con analoga procedura
ciascuna Commissione può stabilire modalità e tempi di esame
di argomenti anche non compresi del programma o nel calendario. |
2. Il programma e il
calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare
l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti
compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto della
ripartizione dei tempi prevista dal comma 4 dell'articolo 23 e dal comma
3 dell'articolo 24. Per l'esame in sede legislativa dei progetti di legge
si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 24. |
2. Il programma e il
calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare
l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti
compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto dei
termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli
23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui
al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario
dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma
dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno
della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario
dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea
del programma formato ai sensi dell'articolo 23. |
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2 - bis. La procedura
prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione
di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate
dal Governo o da un presidente di Gruppo. |
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3. Il Presidente della
Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere
nell'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai
criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori della Camera.
Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario,
convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno.
Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea. |
3. Identico |
3. Per l'esame dei
progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7,
8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24. |
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4. Il programma e il
calendario di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo
tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti
normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127. |
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5. Identico |
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6. Il Presidente della
Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere
nell'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai
criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea.
Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario,
convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno.
Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea. |