Testo del 1971
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Modificato il 11.11.81
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Modificato il 28.03.90
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Modificato il 24.09.97
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1. Stabilito il programma, il Presidente
dispone che si riuniscano i rappresentanti dei Gruppi al fine di definirne
le modalità e i tempi di applicazione adottando il calendario delle
successive due settimane. Il Governo è informato della riunione per
farvi intervenire un proprio rappresentante. |
1. Stabilito il programma, il Presidente
convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo al fine di definirne le modalità
e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per non oltre
due settimane. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire
un proprio rappresentante. |
1. Stabilito il programma, il Presidente
convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo al fine di definirne le modalità
e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per non oltre
tre settimane. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire
un proprio rappresentante. |
1. Stabilito il programma, il Presidente
convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità
e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane.
Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante
e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari,
con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente
alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea.
Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie
proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi. |
2. Quando non si raggiunga l'accordo
su tale calendario, l'Assemblea decide sulle proposte presentate, sentiti
i proponenti e, per non più di cinque minuti ciascuno, un oratore
per Gruppo. Non sono ammissibili proposte che comportino modificazioni del
programma o che rendano impossibile l'attuazione di talune sue parti. |
2. Il calendario approvato all'unanimità
nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo è definitivo ed è
comunicato all'Assemblea. |
2. Il calendario è predisposto
sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il
calendario approvato all'unanimità nella Conferenza dei presidenti
di Gruppo è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. |
2. Il calendario è predisposto
sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il
calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza
numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della
Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente
riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati
dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di
questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non
più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun
Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione
ai fini della formazione del successivo calendario. |
3. Il calendario adottato a norma
dei precedenti commi è stampato e distribuito. |
3. Qualora nella Conferenza dei
presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il Presidente,
sulla base degli orientamenti prevalenti e tenuto conto delle altre proposte
che risultino in minoranza, al fine dell'attuazione del programma predispone
il calendario e lo sottopone all'Assemblea. Questa, sentito un oratore per
gruppo per non più di cinque minuti ciascuno, delibera per alzata
di mano sul calendario che il Presidente, valutate anche le eventuali proposte
di modifica avanzate nel corso della discussione, propone in via definitiva.
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3. Qualora nella Conferenza dei
presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime il calendario è
predisposto dal Presidente tenendo conto delle indicazioni del Governo e
inserendo nel calendario stesso le proposte prevalenti nonché quelle
in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il calendario
così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea.
Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più
di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo,
per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai
fini della formazione del successivo calendario. |
3. Qualora nella Conferenza dei
presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2,
il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce
nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire
a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente
disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti,
diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi
di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno
delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge
di conversione dei decreti-legge è destinata non più della
metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così
formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione
sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti
ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere
osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione
del successivo calendario. |
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3 - bis. I provvedimenti relativi
ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti
diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario
e iscritti nell'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai precedenti
commi 2 e 3.
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4. La procedura prevista per l'adozione
si applica anche per l'approvazione di eventuali proposte di modifica al
calendario, presentato dal Governo o da un presidente di Gruppo. |
4. Il calendario approvato ai
sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute
per la loro trattazione, ed è stampato e distribuito. |
4. Identico |
4. I disegni di legge finanziaria
e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica
da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria
e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono
inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei
criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste
dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati
nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa
popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame
delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo
17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della
Costituzione. |
5. In caso di mancato accordo si
procede a norma del primo comma dell'articolo 26. |
5. Per l'esame e l'approvazione
di eventuali proposte di modifica al calendario, presentate dal Governo
o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per
la sua approvazione. Qualora non si raggiunga un accordo unanime nella Conferenza
dei Presidenti di Gruppo, il Presidente, se lo ritiene, formula una proposta
per l'Assemblea. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono
essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma,
purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se
del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. |
5. Per l'esame e l'approvazione
di eventuali proposte di modifica al calendario, presentate dal Governo
o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per
la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono
essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma,
purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se
del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. |
5. Il calendario approvato ai sensi
dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per
la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario
è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati
alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni. |
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6. Se nella Conferenza dei presidenti
di Gruppo viene richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali
ai sensi del comma 2 dell'articolo 83, oppure si prevede l'articolazione
della discussione stessa ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, la
Conferenza, al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal calendario,
ripartisce tra i vari Gruppi parlamentari il tempo complessivo disponibile
per la discussione sulle linee generali, detratta una parte per gli interventi
del relatore e del Governo nonché per consentire l'inserimento nel
dibattito di eventuali interventi di deputati dissenzienti dai rispettivi
gruppi o per questioni incidentali di cui all'articolo 40 preannunciate
nella Conferenza medesima. In mancanza di accordo, ovvero qualora la richiesta
di ampliamento della discussione sia presentata successivamente o se l'Assemblea
deliberi l'articolazione della discussione ai sensi del comma 4 dell'articolo
83, alla ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, per
una parte in misura eguale, assegnando in ogni caso a ciascun Gruppo almeno
il tempo massimo previsto per un intervento, e per l'altra in misura proporzionale
alla consistenza dei Gruppi. |
6. Identico |
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7. Per le fasi successive della discussione,
la Conferenza dei presidenti di Gruppo può ripartire il tempo complessivo
disponibile, detratta una parte per gli interventi del relatore, del Governo
e dei deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi nonché per lo svolgimento
delle operazioni materiali di voto. Il Presidente della Camera, al fine
di rendere possibile la conclusione dell'esame nell'ambito del calendario
che la preveda, può comunque disporre, entro il periodo di vigenza
del calendario stesso, sia sedute supplementari sia il mantenimento del
punto all'ordine del giorno di sedute successive già previste. Qualora
la discussione non riesca comunque a concludersi e sia iscritta, a norma
dei commi precedenti, in un calendario successivo, la Conferenza dei presidenti
di Gruppo procede, contestualmente all'approvazione del calendario stesso,
alla ripartizione del tempo complessivo disponibile, tenuto conto delle
detrazioni sopra indicate. In mancanza di accordo, alla suddetta ripartizione
procede il Presidente della Camera, valutate le indicazioni dei Gruppi.
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7. La Conferenza dei presidenti
di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente
disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei
lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti
i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del
Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al regolamento
e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i
Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale
alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente
disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato
agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale,
comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Per l'esame dei disegni
di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo
riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile
più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza. |
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8. Nella ripartizione dei tempi
operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo,
per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo
complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo
39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica
all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. |
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9. Qualora non si raggiunga la
maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile
per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente
della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8. |
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10. Nella ripartizione di cui ai
commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito
distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori
di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in
proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque,
in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per
la maggioranza. |
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11. I termini per gli interventi
svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al regolamento sono
fissati dal Presidente. |
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12. Per le fasi successive alla discussione
sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti
di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo
49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su
deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero
nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di
legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera
dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora
ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti
di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale
o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione. |
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13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario. |