CAPO V - Articolo 19 Formazione delle Commissioni permanenti. Designazioni da parte dei gruppi. Sostituzioni dei commissari.
Testo del 1971
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Modificato il 23.07.87
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1. Ciascun Gruppo parlamentare,
subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni
permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone
comunicazione immediata al Segretario generale della Camera. |
1. Identico |
2. Il Presidente della
Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce quindi fra le
Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione
dei Gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione
a norma del precedente comma nonché quelli che appartengono a Gruppi
la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni. |
2. Identico |
3. Nessun deputato
può essere designato a far parte di più di una Commissione.
Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte
del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre
ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire
un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al
presidente della Commissione. |
3. Identico |
4. Un deputato che
non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può
essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo
stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere
preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza,
del Gruppo di appartenenza, diretta al presidente della Commissione. |
4. Un deputato che
non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può
essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo
stesso Gruppo, appartenente ad altra Commissione ovvero facente parte del
Governo in carica. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione
del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta
al presidente della Commissione. |
5. Il Presidente dà
notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei commi precedenti. |
5. Identico |
6. La facoltà di sostituzione
non è in alcun caso ammessa in sede consultiva per i deputati appartenenti
alla Commissione cui è destinato il parere. |
6. Identico |
7. Deputati appartenenti
al medesimo Gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso
dello stesso anno, chiedere alla presidenza del Gruppo di sostituirsi vicendevolmente
nelle Commissioni di cui fanno parte. La presidenza del Gruppo, se aderisce,
ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica ai presidenti delle
rispettive Commissioni il mutamento avvenuto. |
7. Identico |
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