CAPO III - Articolo 15
Costituzione dei gruppi parlamentari
Testo del 1971
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Modificato il 24.09.97 e 04.11.97
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1. Entro quattro giorni dalla prima
seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni, simultanee ma
separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare e di quelli
da iscrivere nel Gruppo misto. |
1. Identico |
2. Ciascun Gruppo, nella prima
riunione, nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato
direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati,
in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento
del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento.
Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella
loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera.
Nel Gruppo misto la costituzione degli stessi organi deve avvenire in modo
da rispecchiare le varie componenti politiche del gruppo stesso. |
2. Ciascun Gruppo, nella prima
riunione, nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato
direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati,
in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento
del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento.
Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella
loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera. |
3. Il Presidente della Camera assicura
ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità
di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della
Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la
consistenza numerica dei Gruppi stessi. |
3. Il Presidente della Camera assicura
ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità
di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della
Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la
consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al Gruppo
misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle
componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite
fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza
numerica di ciascuna componente. |
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