CAPO III - Articolo 14
Composizione dei gruppi parlamentari
Testo del 1971
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Modificato il 24.09.97 e 04.11.97
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1. Per costituire un Gruppo parlamentare
occorre un numero minimo di venti deputati. |
1. Identico |
2. L'Ufficio di Presidenza può
autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché
questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato,
con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di
candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio
ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti di lista validi. |
2. Identico |
3. Entro due giorni dalla prima
seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera
a quale Gruppo appartengono. |
3. Identico |
4. I deputati i quali non abbiano
fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano
ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.
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4. Identico |
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5. I deputati appartenenti al Gruppo
misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti
politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno
dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza
inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non inferiore
a tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza,
alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti
in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente
con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali.
Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere
altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti
a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla
legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste
che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.
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