Testo del 1971
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Modificato il 16.12.98
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1. Il Presidente della
Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno. |
1. Identico |
2. L'Ufficio di Presidenza
delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della
Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione
o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla
composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della
biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito
comitato. |
2. Identico |
3. L'Ufficio di Presidenza,
con provvedimenti resi esecutivi mediante decreti del Presidente: nomina,
su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera; emana le
norme relative all'amministrazione e alla contabilità interna, all'ordinamento
degli uffici, alla carriera giuridica ed economica ed alla disciplina dei
dipendenti della Camera; decide in via definitiva i ricorsi che attengono
allo stato e alla carriera giuridica ed economica dei dipendenti della Camera;
delibera sulle condizioni di ammissibilità degli estranei nella sede
della Camera. |
3. L'Ufficio di Presidenza
adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:
a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella
sede della Camera;
b)l'amministrazione e la contabilità interna;
c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali
all'esercizio delle funzioni parlamentari;
d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescienza e la disciplina
dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;
e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività
non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari,
nonché i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza
tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera;
f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi
e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera,
avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima. |
4. L'Ufficio di Presidenza,
convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente
nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60. |
4. L'Ufficio di Presidenza
nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera. |
5. L'Ufficio di Presidenza
resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione
della nuova Assemblea. |
5. Le deliberazioni
adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive
mediante decreti del Presidente della Camera. |
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6. L'Ufficio di Presidenza
giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. |
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7. Identico |
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8. Identico |