Testo del 1971
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Modificato il 21.01.87
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Modificato il 16.07.87
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Modificato il 14.07.99
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1. Eletto il Presidente, si procede
allelezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari
al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza. |
1. Identico |
1. Identico |
1. Identico |
2. Per tali elezioni ciascun deputato
scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori,
quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno
ottenuto il maggior numero di voti . |
2. Identico |
2. Identico |
2. Identico |
3. Nell'Ufficio di Presidenza devono
essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari. Prima di procedere alle
votazioni a norma del precedente comma 2, il Presidente promuove le opportune
intese tra i Gruppi.
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3. Identico |
3. Identico |
3. Nell'Ufficio di Presidenza devono
essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della
sua elezione. A questo fine, prima di procedere alle votazioni a norma del
comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi. |
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4. Ciascuno dei Gruppi costituiti
con autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, a norma del comma 2 dell'articolo
14, nonché il Gruppo misto, se non hanno propri rappresentanti nell'Ufficio
stesso, possono richiedere che si proceda allelezione di altri Segretari.
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4. Identico |
4. Qualora, a seguito delle votazioni
di cui al comma 2, uno o più Gruppi non risultino rappresentati,
si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari, che ha
luogo in una successiva seduta, nella data stabilita dal Presidente della
Camera. |
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5. Sulle richieste formulate ai
sensi del comma 4 delibera l'Ufficio di Presidenza. Il numero degli ulteriori
Segretari non può in ogni caso essere superiore a tre. Il Presidente
della Camera, dopo aver promosso le opportune intese tra i Gruppi, stabilisce
la data della elezione. Ciascun deputato può scrivere sulla propria
scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi
la cui richiesta sia stata accolta dall'Ufficio di Presidenza, ottengono
il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più
di un Segretario per ciascuno di tali Gruppi.
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5. Sulle richieste formulate ai
sensi del comma 4 delibera l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente della
Camera, dopo aver promosso le opportune intese tra i Gruppi, stabilisce
la data della elezione. Ciascun deputato può scrivere sulla propria
scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi
la cui richiesta sia stata accolta dall'Ufficio di Presidenza, ottengono
il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più
di un Segretario per ciascuno di tali Gruppi.
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5. I Gruppi parlamentari costituiti
dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza effettuata ai sensi del comma
2, qualora non siano già rappresentati nell'Ufficio di Presidenza
stesso, e i Gruppi che, a seguito di modificazioni intervenute, vengano
a trovarsi privi di un proprio rappresentante possono chiedere che si proceda
all'elezione di altri Segretari. |
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6. Prima di procedere all'elezione
ai sensi dei commi 4 e 5, il Presidente della Camera promuove le opportune
intese fra i Gruppi. Nella votazione, ciascun deputato può scrivere
sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, appartenendo ai Gruppi
non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero
di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario
per ognuno di tali Gruppi. |
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7. I Segretari eletti ai sensi
dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui
appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino
a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio
di Presidenza. |
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8. Qualora debbano essere sostituiti
componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi del comma 2, che per
qualsiasi causa siano cessati dalle funzioni, il Presidente della Camera
fissa la data dell'elezione. Nella votazione, che ha luogo separatamente
per la sostituzione di Vicepresidenti, Questori o Segretari, ciascun deputato
può scrivere sulla scheda un solo nome, se i componenti da eleggere
sono in numero non superiore a due; se sono in numero superiore, si applica
l'articolo 56, comma 1. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero
di voti. |
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9. Qualora per qualsiasi causa
cessino dalle funzioni i componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai
sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei Gruppi che a seguito di ciò
vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante, si procede a nuova
elezione ai sensi del comma 6. |