CAPO I - Articolo 3
Proclamazione dei deputati subentranti e Giunta provvisoria delle elezioni
Testo del 1971
|
Modificato il 06.10.98
|
1. Costituito l'Ufficio provvisorio
di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrino
agli optanti per il Senato della Repubblica o ai deputati optanti tra più
collegi, subordinatamente per questi ultimi alla convalida nel collegio
di opzione. |
1. Costituito l'Ufficio provvisorio
di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrano
a candidati eletti per la quota proporzionale già proclamati eletti in collegi
uninominali, nonché ai deputati optanti tra più circoscrizioni, condizionatamente
alla convalida della loro elezione nel collegio uninominale o nella circoscrizione
di opzione. |
2. A tal fine, il Presidente sospende
la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta
provvisoria composta dei deputati membri della Giunta delle elezioni della
precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il
numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante
sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. |
2. A tal fine, il Presidente sospende
la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta
provvisoria composta dei deputati membri della Giunta delle elezioni della
precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il
numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante
sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto.
La Presidenza della Giunta provvisoria è attribuita secondo i criteri
di cui al comma 1 dell'articolo 2; assume le funzioni di segretario il deputato
più giovane d'età tra i componenti la Giunta provvisoria. |
| |
|