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Art. 139

1. Per la presentazione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89.

2. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste parlamentari.

3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.

4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.