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Art. 134

1. Nel presentare una interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunziata alla Camera.

2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel precedente comma, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente.