Organi - Vicepresidenti, Segretari, Questori Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO III
Della organizzazione del Congresso

CAPITOLO I
Dell’Ufficio di Presidenza

SEZIONE 1ª:
Delle funzioni dell’Ufficio di Presidenza e dei suoi membri

Articolo 33
I Vicepresidenti, secondo il loro ordine 3, sostituiscono il Presidente, esercitando le sue funzioni in caso di vacanza della carica, assenza o impedimento. Svolgono, inoltre, qualunque altra funzione che il Presidente o l’Ufficio di Presidenza assegni loro.

Articolo 34
I Segretari controllano ed autorizzano, con il nulla osta del Presidente, il processo verbale delle sedute dell’Assemblea, dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, così come le certificazioni che debbano essere rilasciate, assistono il Presidente nelle sedute per assicurare l’ordine nelle discussioni e la correttezza nelle votazioni; collaborano al normale svolgimento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente; esercitano inoltre qualunque altra funzione che il Presidente o l’Ufficio di Presidenza assegni loro.


SEZIONE 2ª:
Della elezione dei membri dell’Ufficio di Presidenza

Articolo 37
1. Nella elezione del Presidente ogni Deputato scriverà solo un nome sulla scheda. Risulterà eletto chi ottenga il voto della maggioranza assoluta dei membri della Camera. Qualora nessuno ottenesse alla prima votazione detta maggioranza, si ripeterà l’elezione fra quelli che abbiano conseguito le due più alte votazioni e risulterà eletto chi ottenga più voti.
2. I quattro Vicepresidenti saranno eletti simultaneamente. Ogni Deputato scriverà solo un nome sulla scheda. Risulteranno eletti, in ordine successivo, i quattro che ottengano il maggior numero di voti. Nella stessa forma saranno eletti i quattro Segretari.
3. Nel caso di parità di voti in qualche votazione, si procederà a successive votazioni fra i candidati a pari merito fino a che la parità non risulti superata.

Articolo 38
I seggi vacanti che vengano a crearsi nell’Ufficio di Presidenza durante la legislatura saranno coperti con elezione da parte dell’Assemblea nella forma stabilita all’articolo precedente, adeguato nelle sue disposizioni al tipo di vacanze da colmare.